Art. 33 · Contenuto delle domande di approvazione dei programmi obbligatori e facoltativi di eradicazione presentati per approvazione alla Commissione

Art. 33

Contenuto delle domande di approvazione dei programmi obbligatori e facoltativi di eradicazione presentati per approvazione alla Commissione

In vigore dal 9 mar 2016
Contenuto delle domande di approvazione dei programmi obbligatori e facoltativi di eradicazione presentati per approvazione alla Commissione Gli Stati membri forniscono le seguenti informazioni nelle domande presentate alla Commissione per ottenere l'approvazione dei programmi obbligatori e facoltativi di eradicazione conformemente all', paragrafi 1 e 2: a) una descrizione della situazione epidemiologica della malattia elencata oggetto del programma obbligatorio o facoltativo di eradicazione obbligatoria o facoltativain questione; b) una descrizione e la delimitazione della zona geografica e amministrativa o del compartimento coperti dal programma di eradicazione; c) una descrizione delle misure di controllo delle malattie previste nel programma di eradicazione di cui all', paragrafo 1, e delle norme adottate in conformità all', paragrafo 2; d) una descrizione dell'organizzazione, della supervisione e dei ruoli dei soggetti coinvolti nel programma di eradicazione; e) la durata prevista del programma di eradicazione; f) gli obiettivi intermedi e le strategie di controllo delle malattie per l'attuazione del programma di eradicazione.
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