Art. 32
Misure nell'ambito dei programmi facoltativi di eradicazione
In vigore dal 9 mar 2016
Misure nell'ambito dei programmi facoltativi di eradicazione
1. I programmi di eradicazione comprendono almeno le seguenti misure:
a)
misure di controllo delle malattie per eradicare l'agente patogeno dagli stabilimenti, dai compartimenti e dalle zone in cui si sviluppa la malattia e prevenire la reinfezione;
b)
sorveglianza che deve essere realizzata conformemente alle norme di cui agli articoli da 26 a 30 per dimostrare:
i)
l'efficacia delle misure di controllo delle malattie di cui alla lettera a);
ii)
l'indennità dalla malattia elencata;
c)
misure di controllo delle malattie da adottare in caso di risultati della sorveglianza positivi.
2. Al fine di assicurare l'efficacia dei programmi di eradicazione, la Commissione adotta atti delegati conformemente all' riguardo ai seguenti elementi:
a)
le misure di controllo delle malattie di cui al paragrafo 1, lettera a);
b)
le misure di controllo delle malattie da adottare per evitare il ripetersi delle infezioni della malattia in questione nella popolazione animale bersaglio negli stabilimenti, nelle zone e nei compartimenti;
c)
l'organizzazione della sorveglianza, i mezzi, i metodi diagnostici, la frequenza, l'intensità, la popolazione animale interessata e i modelli di campionamento;
d)
le misure di controllo delle malattie da adottare in caso di risultati positivi della sorveglianza della malattia elencata, conformemente al paragrafo 1, lettera c);
e)
i criteri per la vaccinazione, ove pertinente e opportuno per la malattia o la specie in questione.
Storico versioni
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