Art. 30 · Competenze di esecuzione

Art. 30

Competenze di esecuzione

In vigore dal 9 mar 2016
Competenze di esecuzione 1.   La Commissione, mediante atti di esecuzione, stabilisce le prescrizioni in materia di sorveglianza e di programmi di sorveglianza di cui agli e le norme adottate in conformità all' per quanto riguarda: a) l'individuazione delle malattie elencate di cui all', paragrafo 1, lettera e), che devono essere oggetto di programmi di sorveglianza in conformità all', incluso l'ambito geografico di applicazione di tali programmi; b) il formato e la procedura: i) di presentazione di tali programmi di sorveglianza per informazione alla Commissione e agli altri Stati membri; ii) di comunicazione alla Commissione dei risultati della sorveglianza. 2.   La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire i criteri da utilizzare per valutare i programmi di sorveglianza di cui all'. 3.   Gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2016:429:oj#art-30