Art. 30
Competenze di esecuzione
In vigore dal 9 mar 2016
Competenze di esecuzione
1. La Commissione, mediante atti di esecuzione, stabilisce le prescrizioni in materia di sorveglianza e di programmi di sorveglianza di cui agli e le norme adottate in conformità all' per quanto riguarda:
a)
l'individuazione delle malattie elencate di cui all', paragrafo 1, lettera e), che devono essere oggetto di programmi di sorveglianza in conformità all', incluso l'ambito geografico di applicazione di tali programmi;
b)
il formato e la procedura:
i)
di presentazione di tali programmi di sorveglianza per informazione alla Commissione e agli altri Stati membri;
ii)
di comunicazione alla Commissione dei risultati della sorveglianza.
2. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire i criteri da utilizzare per valutare i programmi di sorveglianza di cui all'.
3. Gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
Storico versioni
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