Art. 3
Campo di applicazione delle parti IV, V e VI
In vigore dal 9 mar 2016
Campo di applicazione delle parti IV, V e VI
1. Il titolo I della parte IV (articoli da 84 a 171) si applica:
a)
agli animali terrestri e agli animali che non sono animali terrestri, ma che possono trasmettere malattie che colpiscono gli animali terrestri;
b)
al materiale germinale di animali terrestri;
c)
ai prodotti di origine animale ottenuti da animali terrestri.
2. Il titolo II della parte IV (articoli da 172 a 226) si applica:
a)
agli animali acquatici e agli animali che non sono animali acquatici, ma che possono trasmettere malattie che colpiscono gli animali acquatici;
b)
ai prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici.
3. Il titolo III della parte IV () si applica:
a)
ad altri animali;
b)
al materiale germinale e ai prodotti di origine animale ottenuti dagli altri animali di cui alla lettera a).
4. Le parti IV e V non si applicano ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia di cui al paragrafo 6 del presente articolo né ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia all'interno di uno Stato membro.
5. I movimenti di animali da compagnia diversi dai movimenti a carattere non commerciale sono conformi alle prescrizioni in materia di sanità animale di cui alle parti IV e V.
La Commissione adotta atti delegati conformemente all' riguardo agli adeguamenti necessari al fine di garantire che le parti IV e V siano correttamente applicate agli animali da compagnia, in particolare per tenere conto del fatto che gli animali da compagnia sono detenuti in abitazioni private dai loro detentori.
6. La parte VI si applica esclusivamente ai movimenti a carattere non commerciale degli animali da compagnia che soddisfano i requisiti di cui agli per quanto riguarda il numero massimo di animali che possono accompagnare il loro proprietario e il numero massimo di giorni tra il movimento del proprietario e il movimento dell'animale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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