Art. 29 · Delega di potere

Art. 29

Delega di potere

In vigore dal 9 mar 2016
Delega di potere Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' per quanto riguarda: a) l'organizzazione, i mezzi, i metodi diagnostici, la frequenza, l'intensità, la popolazione animale interessata e i modelli di campionamento della sorveglianza di cui all'; b) i criteri per la conferma ufficiale e le definizioni dei casi delle malattie elencate di cui all', paragrafo 1, lettera e), e delle malattie emergenti, se del caso; c) i criteri utilizzati per stabilire la rilevanza di una malattia che deve essere oggetto di un programma di sorveglianza rilevante per l'Unione ai fini dell', paragrafo 1, lettera a), tenendo conto del profilo della malattia e dei fattori di rischio coinvolti; d) le prescrizioni relative ai programmi di sorveglianza di cui all', paragrafo 1, per quanto riguarda: i) il contenuto dei programmi di sorveglianza; ii) le informazioni da includere nella presentazione dei programmi di sorveglianza in conformità all', paragrafo 2, e nelle relazioni periodiche in conformità all', paragrafo 3; iii) il periodo di applicazione dei programmi di sorveglianza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2016:429:oj#art-29