Art. 28 · Programmi di sorveglianza dell'Unione

Art. 28

Programmi di sorveglianza dell'Unione

In vigore dal 9 mar 2016
Programmi di sorveglianza dell'Unione 1.   L'autorità competente effettua la sorveglianza di cui all', paragrafo 1, nel quadro di un programma di sorveglianza, quando la malattia ha rilevanza per l'Unione a norma dell', lettera c). 2.   Gli Stati membri che stabiliscono un programma di sorveglianza in conformità al paragrafo 1 lo sottopongono alla Commissione. 3.   Lo Stato membro che attua un programma di sorveglianza a norma del paragrafo 1 presenta relazioni periodiche alla Commissione in merito ai risultati di tale programma di attuazione.
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