Art. 278 · Modifiche del regolamento (CE) n. 1760/2000

Art. 278

Modifiche del regolamento (CE) n. 1760/2000

In vigore dal 9 mar 2016
Modifiche del regolamento (CE) n. 1760/2000 Il regolamento (CE) n. 1760/2000 è così modificato: 1) gli articoli da 1 a 10 sono soppressi; 2) l' è sostituito dal seguente: « 1.   Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento. I controlli previsti non pregiudicano eventuali controlli che la Commissione può effettuare a titolo dell' del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95. Eventuali sanzioni imposte dallo Stato membro ad un operatore o a un'organizzazione che commercializzano carni bovine devono essere effettive, dissuasive e proporzionate. 2.   Fermo restando il paragrafo 1, se gli operatori e le organizzazioni che commercializzano carni bovine non hanno rispettato i propri obblighi di cui al titolo II del presente regolamento nell'etichettare le carni bovine, gli Stati membri richiedono che esse siano ritirate dal mercato, ove necessario e conformemente al principio di proporzionalità. Oltre alle sanzioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono: a) qualora le carni interessate risultino conformi alle vigenti norme sanitarie e veterinarie, consentire che esse: i) siano immesse sul mercato dopo essere state opportunamente etichettate in conformità dei requisiti dell'Unione; oppure ii) siano destinate direttamente alla trasformazione in prodotti diversi da quelli di cui all', punto 1; b) disporre la sospensione o la revoca dell'approvazione rilasciata agli operatori e alle organizzazioni in questione. 3.   Gli esperti della Commissione, in collaborazione con le autorità competenti: a) verificano che gli Stati membri si conformano agli obblighi del presente regolamento; b) effettuano controlli sul posto per assicurarsi che le ispezioni vengano effettuate ai sensi del presente regolamento. 4.   Lo Stato membro sul cui territorio sia svolto un controllo fornisce agli esperti della Commissione tutta l'assistenza di cui possono aver bisogno nell'esercizio delle loro funzioni. L'esito dei controlli svolti è discusso con l'autorità competente dello Stato membro interessato prima che sia redatta e diffusa una relazione finale. Tale relazione, se del caso, contiene raccomandazioni agli Stati membri per una migliore conformità al presente regolamento.»; 3) l'articolo 22 ter è sostituito dal seguente: «Articolo 22 ter Esercizio della delega 1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. 2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all', paragrafo 6, all', paragrafo 4 e all'articolo 15 bis è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 20 aprile 2016. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. 3.   La delega di potere di cui all', paragrafo 6, all', paragrafo 4 e all'articolo 15 bis può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. 4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. 5.   L'atto delegato adottato ai sensi dell', paragrafo 6, dell', paragrafo 4 e dell'articolo 15 bis entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»; 4) l' è sostituito dal seguente: « Procedura di comitato 1.   Per gli atti di esecuzione adottati a norma dell', paragrafo 6, del presente regolamento la Commissione è assistita dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi istituito dall', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (*4). 2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l' del regolamento (UE) n. 182/2011. Laddove il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, detta procedura si conclude senza esito quando, entro il termine per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o la maggioranza semplice dei membri del comitato lo richieda. (*3)  Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1)." (*4)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).»."
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