Art. 274 · Misure transitorie relative alla data di adozione di taluni atti delegati e di esecuzione

Art. 274

Misure transitorie relative alla data di adozione di taluni atti delegati e di esecuzione

In vigore dal 9 mar 2016
Misure transitorie relative alla data di adozione di taluni atti delegati e di esecuzione Fatta salva la data di applicazione di cui all', la Commissione adotta gli atti delegati di cui all', paragrafo 5, primo comma, all', paragrafo 2, all', all', paragrafo 3, all', paragrafo 3, all', paragrafo 2, all', paragrafo 2, all', paragrafo 4, all', all', paragrafo 2, all', paragrafo 4, all', paragrafo 2, all', paragrafo 2, all', paragrafo 1, lettera a), all', paragrafo 1, all', paragrafo 2, all', all', paragrafo 2, all', paragrafo 1, all', paragrafo 4, all', paragrafo 1, all', paragrafo 3, all', paragrafo 5, all', paragrafo 3, all', paragrafo 5, all', paragrafo 2, all', paragrafo 5, all', paragrafo 1, all', paragrafo 4, all', paragrafo 1, all', paragrafo 3, all', paragrafo 3, all', paragrafo 2, all', paragrafo 1 e gli atti di esecuzione di cui agli entro il 20 aprile 2019. In conformità con l', tali atti delegati e di esecuzione si applicano a partire dalla data di applicazione di cui allo stesso articolo.
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