Art. 271 · Misure transitorie relative alla modifica del regolamento (CE) n. 1760/2000 e all'abrogazione del regolamento (CE) n. 21/2004 e della direttiva 2008/71/CE

Art. 271

Misure transitorie relative alla modifica del regolamento (CE) n. 1760/2000 e all'abrogazione del regolamento (CE) n. 21/2004 e della direttiva 2008/71/CE

In vigore dal 9 mar 2016
Misure transitorie relative alla modifica del regolamento (CE) n. 1760/2000 e all'abrogazione del regolamento (CE) n. 21/2004 e della direttiva 2008/71/CE 1.   In deroga all', paragrafo 2 e all' del presente regolamento, gli articoli da 1 a 10 del regolamento (CE) n. 1760/2000, il regolamento (CE) n. 21/2004 e la direttiva 2008/71/CE, nonché gli atti adottati sulla base di tali disposizioni, continuano ad applicarsi, in luogo dei corrispondenti articoli contenuti nel presente regolamento, fino a tre anni dopo la data di applicazione del presente regolamento o ad una data precedente da fissare in un atto delegato adottato ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo. 2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo alla data precedente di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tale data è la data di applicazione delle corrispondenti norme da adottare in virtù degli atti delegati di cui all', paragrafo 2, e all', nonché degli atti di esecuzione di cui all' del presente regolamento.
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