Art. 27
Metodologia, frequenza e intensità della sorveglianza
In vigore dal 9 mar 2016
Metodologia, frequenza e intensità della sorveglianza
L'organizzazione, i mezzi, i metodi diagnostici, la frequenza, l'intensità, la popolazione animale interessata e i modelli di campionamento della sorveglianza di cui all' sono adeguati e proporzionati agli obiettivi della sorveglianza, tenendo conto:
a)
del profilo della malattia;
b)
dei fattori di rischio connessi;
c)
dello stato sanitario:
i)
nello Stato membro, nella zona o nel compartimento dello stesso oggetto della sorveglianza;
ii)
negli Stati membri e nei paesi terzi o territori confinanti con tale Stato membro, zona o compartimento dello stesso o dai quali animali e prodotti entrano in tale Stato membro, zona o compartimento dello stesso;
d)
della sorveglianza condotta dagli operatori, a norma dell', incluse le visite di sanità animale di cui all', o da altre autorità pubbliche.
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