Art. 27 · Metodologia, frequenza e intensità della sorveglianza

Art. 27

Metodologia, frequenza e intensità della sorveglianza

In vigore dal 9 mar 2016
Metodologia, frequenza e intensità della sorveglianza L'organizzazione, i mezzi, i metodi diagnostici, la frequenza, l'intensità, la popolazione animale interessata e i modelli di campionamento della sorveglianza di cui all' sono adeguati e proporzionati agli obiettivi della sorveglianza, tenendo conto: a) del profilo della malattia; b) dei fattori di rischio connessi; c) dello stato sanitario: i) nello Stato membro, nella zona o nel compartimento dello stesso oggetto della sorveglianza; ii) negli Stati membri e nei paesi terzi o territori confinanti con tale Stato membro, zona o compartimento dello stesso o dai quali animali e prodotti entrano in tale Stato membro, zona o compartimento dello stesso; d) della sorveglianza condotta dagli operatori, a norma dell', incluse le visite di sanità animale di cui all', o da altre autorità pubbliche.
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