Art. 266
Procedura di comitato
In vigore dal 9 mar 2016
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi istituito dall', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l' del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l' del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con il suo .
4. La Commissione prevede un termine di almeno sei mesi tra l'adozione dei rispettivi atti di esecuzione iniziali di cui all', paragrafo 3, all' e all', paragrafo 2, e la data della loro entrata in applicazione, quando tali atti di esecuzione si riferiscono all'attuazione dell'.
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