Art. 262
Misure di emergenza che gli Stati membri devono adottare in caso di mancato intervento della Commissione
In vigore dal 9 mar 2016
Misure di emergenza che gli Stati membri devono adottare in caso di mancato intervento della Commissione
1. Qualora uno Stato membro abbia chiesto alla Commissione di adottare misure di emergenza conformemente all' e la Commissione non lo abbia fatto, lo Stato membro in questione:
a)
può, in attesa dell'adozione di misure di emergenza da parte della Commissione a norma del paragrafo 2 del presente articolo, prendere a titolo provvisorio una o più misure di emergenza di cui all', lettera a), in relazione agli animali e prodotti, nonché ai mezzi di trasporto o agli altri materiali che possono essere venuti a contatto con tali animali e prodotti, provenienti dal paese terzo o territorio di cui all', paragrafo 1, in funzione della gravità della situazione sul suo territorio;
b)
informa senza indugio la Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri di tali misure di emergenza, indicando i motivi della loro adozione.
2. La Commissione riesamina la situazione e le misure di emergenza prese dallo Stato membro interessato conformemente al paragrafo 1 del presente articolo e, se necessario, adotta, mediante un atto di esecuzione, una o più misure di emergenza di cui all'.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
3. Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati connessi a rischi gravi, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all', paragrafo 3.
Storico versioni
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