Art. 260
Misure di emergenza che devono essere adottate dall'autorità competente
In vigore dal 9 mar 2016
Misure di emergenza che devono essere adottate dall'autorità competente
Qualora venga a conoscenza di animali o prodotti originari di un paese terzo o un territorio che possono probabilmente comportare un grave rischio nell'Unione a causa della possibile infezione o contaminazione da parte di malattie elencate o di malattie emergenti o di pericoli, oppure di mezzi di trasporto o materiali che possono essere venuti a contatto con tali animali e prodotti, l'autorità competente di uno Stato membro procede:
a)
ad adottare immediatamente una o più delle seguenti misure di emergenza necessarie per limitare tale rischio, a seconda della gravità della situazione:
i)
distruzione degli animali e dei prodotti interessati;
ii)
quarantena degli animali e isolamento dei prodotti;
iii)
misure di sorveglianza e tracciabilità;
iv)
qualsiasi misura di controllo delle malattie di cui alla parte III, titolo II, capo 1 (articoli da 53 a 69), che risulti appropriata;
v)
qualsiasi altra misura di emergenza che ritenga appropriata per impedire la diffusione della malattia o di un pericolo nell'Unione;
b)
ad informare senza indugio la Commissione e gli altri Stati membri, mediante il sistema TRACES, dei rischi associati agli animali e ai prodotti in questione e dell'origine di tali animali e prodotti, nonché delle misure di emergenza adottate in conformità con la lettera a).
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