Art. 260 · Misure di emergenza che devono essere adottate dall'autorità competente

Art. 260

Misure di emergenza che devono essere adottate dall'autorità competente

In vigore dal 9 mar 2016
Misure di emergenza che devono essere adottate dall'autorità competente Qualora venga a conoscenza di animali o prodotti originari di un paese terzo o un territorio che possono probabilmente comportare un grave rischio nell'Unione a causa della possibile infezione o contaminazione da parte di malattie elencate o di malattie emergenti o di pericoli, oppure di mezzi di trasporto o materiali che possono essere venuti a contatto con tali animali e prodotti, l'autorità competente di uno Stato membro procede: a) ad adottare immediatamente una o più delle seguenti misure di emergenza necessarie per limitare tale rischio, a seconda della gravità della situazione: i) distruzione degli animali e dei prodotti interessati; ii) quarantena degli animali e isolamento dei prodotti; iii) misure di sorveglianza e tracciabilità; iv) qualsiasi misura di controllo delle malattie di cui alla parte III, titolo II, capo 1 (articoli da 53 a 69), che risulti appropriata; v) qualsiasi altra misura di emergenza che ritenga appropriata per impedire la diffusione della malattia o di un pericolo nell'Unione; b) ad informare senza indugio la Commissione e gli altri Stati membri, mediante il sistema TRACES, dei rischi associati agli animali e ai prodotti in questione e dell'origine di tali animali e prodotti, nonché delle misure di emergenza adottate in conformità con la lettera a).
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