Art. 256 · Obblighi di informazione

Art. 256

Obblighi di informazione

In vigore dal 9 mar 2016
Obblighi di informazione 1.   Gli Stati membri forniscono al pubblico informazioni chiare e facilmente accessibili in merito alle prescrizioni in materia di sanità animale applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia, fra cui: a) le condizioni per la concessione di determinate deroghe di cui all', paragrafo 4, lettera d); b) le condizioni per la concessione delle deroghe di cui all', paragrafo 4, lettera e); c) i requisiti relativi all'applicazione dei mezzi di identificazione di cui all', paragrafo 1, lettera a), punto ii); d) le condizioni applicabili nei territori degli Stati membri ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia delle specie elencate nell'allegato I, parte B, definite dalle norme nazionali conformemente all', paragrafo 3, e all', paragrafo 3; e) le condizioni applicabili nel territorio degli Stati membri ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia provenienti da taluni paesi e territori, definite dalle norme nazionali di cui all'; f) qualsiasi informazione pertinente relativa a determinate misure di prevenzione e riduzione dei rischi di cui all', paragrafo 1, lettera b); 2.   Gli Stati membri predispongono pagine internet che forniscono le informazioni di cui al paragrafo 1, e comunicano alla Commissione l'indirizzo internet di tali pagine. 3.   La Commissione assiste gli Stati membri contribuendo a rendere tali informazioni accessibili al pubblico e fornendo sulla sua pagina internet: a) i collegamenti alle pagine internet d'informazione degli Stati membri; b) le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e d), e le informazioni rese accessibili al pubblico di cui all', paragrafo 2, lettera b), in altre lingue, se del caso.
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