Art. 255 · Atti di esecuzione relativamente ai documenti di identificazione

Art. 255

Atti di esecuzione relativamente ai documenti di identificazione

In vigore dal 9 mar 2016
Atti di esecuzione relativamente ai documenti di identificazione 1.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscano il modello dei documenti di identificazione di cui all', lettera c), e all', paragrafo 1, lettera c). Tale modello contiene le rispettive voci di cui all', lettera a), nonché i requisiti circa le lingue, l'aspetto, la validità o le caratteristiche di sicurezza di tali documenti di identificazione. 2.   La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione: a) il modello dei documenti di identificazione di cui all', paragrafo 2, lettera c), e all', paragrafo 2, lettera c), che devono contenere le rispettive voci di cui all', lettera a), nonché i requisiti circa le lingue, l'aspetto, la validità o le caratteristiche di sicurezza di tali documenti di identificazione; b) le norme necessarie per la transizione al modello del documento di identificazione di cui all', lettera c). 3.   Gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
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