Art. 252 · Delega di potere per quanto riguarda l'identificazione degli animali da compagnia e le misure di prevenzione e riduzione dei rischi

Art. 252

Delega di potere per quanto riguarda l'identificazione degli animali da compagnia e le misure di prevenzione e riduzione dei rischi

In vigore dal 9 mar 2016
Delega di potere per quanto riguarda l'identificazione degli animali da compagnia e le misure di prevenzione e riduzione dei rischi 1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo: a) ai requisiti dettagliati specie-specifici relativi: i) ai mezzi di identificazione degli animali da compagnia delle specie elencate nell'allegato I come previsto all', lettera a), all', paragrafo 2, lettera a), all', paragrafo 1, lettera a), e all', paragrafo 2, lettera a); ii) all'applicazione e all'uso di tali mezzi di identificazione; b) ai requisiti dettagliati specie-specifici relativi alle misure di prevenzione e riduzione del rischio al fine di garantire che gli animali da compagnia non comportino un rischio significativo di diffusione delle malattie elencate di cui all', paragrafo 1, lettera d), a seguito del movimento di animali da compagnia delle specie elencate nell'allegato I come previsto all', lettera b), all', paragrafo 2, lettera b), all', paragrafo 1, lettera b), e all', paragrafo 2, lettera b). 2.   Nel caso di rischi emergenti, qualora imperativi motivi di urgenza lo richiedano, la procedura di cui all' si applica alle norme adottate ai sensi del paragrafo 1, lettera b), del presente articolo. 3.   Le misure specie-specifiche di prevenzione e riduzione del rischio autorizzate mediante un atto delegato adottato a norma del paragrafo 1, lettera b), del presente articolo si basano su informazioni scientifiche adeguate, affidabili e validate e sono applicate in proporzione ai rischi per la sanità pubblica o animale legati ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia che potrebbero essere contagiati dalle malattie elencate di cui all', paragrafo 1, lettera d). 4.   Gli atti delegati di cui al paragrafo 1, lettera b), possono comprendere inoltre: a) le norme per la classificazione degli Stati membri, o di loro parti, conformemente al loro status zoosanitario e ai sistemi di sorveglianza e notifica relativamente a certe malattie che potrebbero essere diffuse dai movimenti di animali da compagnia delle specie elencate nell'allegato I; b) le condizioni che gli Stati membri devono soddisfare per mantenere il diritto ad applicare le misure di prevenzione e riduzione del rischio di cui al paragrafo 1, lettera b); c) le condizioni relative all'applicazione e alla documentazione delle misure di prevenzione e riduzione dei rischi di cui al paragrafo 1, lettera b); d) i criteri per l'autorizzazione e, se del caso, la documentazione, in circostanze specifiche, di deroghe all'applicazione delle misure di prevenzione e riduzione dei rischi di cui al paragrafo 1, lettera b); e) i criteri per l'autorizzazione e la documentazione, in circostanze specifiche, di deroghe alle condizioni di cui agli articoli da 247 a 250.
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