Art. 251
Deroga alle condizioni applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia tra determinati paesi e territori
In vigore dal 9 mar 2016
Deroga alle condizioni applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia tra determinati paesi e territori
In deroga agli , i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia tra i paesi e i territori seguenti possono continuare alle condizioni stabilite dalle norme nazionali di tali paesi e territori:
a)
San Marino e l'Italia;
b)
il Vaticano e l'Italia;
c)
Monaco e la Francia;
d)
Andorra e la Francia;
e)
Andorra e la Spagna;
f)
la Norvegia e la Svezia;
g)
le Isole Fær Øer e la Danimarca;
h)
la Groenlandia e la Danimarca.
Storico versioni
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