Art. 250 · Condizioni applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia delle specie elencate nell'allegato I, parte B

Art. 250

Condizioni applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia delle specie elencate nell'allegato I, parte B

In vigore dal 9 mar 2016
Condizioni applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia delle specie elencate nell'allegato I, parte B 1.   Nel caso in cui la Commissione abbia adottato un atto delegato conformemente all', paragrafo 1, lettera b), per quanto riguarda gli animali da compagnia di una delle specie elencate nell'allegato I, parte B, i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia di tali specie verso uno Stato membro da un paese terzo o da un territorio sono subordinati al rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo. 2.   Gli animali da compagnia delle specie di cui al paragrafo 1 possono essere mossi verso uno Stato membro da un paese terzo o da un territorio solo se soddisfano le condizioni seguenti: a) sono identificati o descritti, individualmente o in gruppi, con un mezzo fisico di identificazione conformemente alle norme adottate ai sensi dell', paragrafo 1, lettera a); b) soddisfano le pertinenti misure di prevenzione e riduzione del rischio adottate ai sensi dell', paragrafo 1, lettera b), in relazione alle malattie elencate di cui all', paragrafo 1, lettera d); c) sono accompagnati da un documento di identificazione debitamente compilato e rilasciato conformemente alle norme adottate ai sensi dell', lettera d); d) ove provengano da un paese terzo o territorio diverso da quelli elencati a norma dell', paragrafo 1, lettera d), entrano da un punto di entrata elencato a tal fine. Ciascuno Stato membro stila un elenco di tali punti di entrata nel proprio territorio e lo rende accessibile al pubblico. 3.   In attesa dell'adozione dei pertinenti atti delegati di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono applicare norme nazionali ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia delle specie elencate nell'allegato I, parte B, verso il loro territorio da un paese terzo o da un territorio a condizione che tali norme: a) siano applicate in proporzione ai rischi per la sanità pubblica o animale legati ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia di tali specie e b) non siano più restrittive di quelle applicate all'ingresso nell'Unione di animali delle specie in questione a norma della parte V.
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