Art. 246 · Numero massimo di animali da compagnia

Art. 246

Numero massimo di animali da compagnia

In vigore dal 9 mar 2016
Numero massimo di animali da compagnia 1.   Il numero di animali da compagnia delle specie elencate nell'allegato I, parte A, che possono essere mossi durante un singolo movimento a carattere non commerciale non deve essere superiore a cinque. 2.   In deroga al paragrafo 1, il numero di animali da compagnia delle specie elencate nell'allegato I, parte A, può essere superiore a cinque qualora le condizioni seguenti siano soddisfatte: a) il movimento a carattere non commerciale in questione avviene ai fini della partecipazione a competizioni, mostre o eventi sportivi oppure per allenamento finalizzato a tali eventi; b) il proprietario dell'animale da compagnia o la persona autorizzata interessata presenta una prova scritta del fatto che gli animali da compagnia sono iscritti a un evento di cui alla lettera a) o sono registrati presso un'associazione che organizza tali eventi; c) gli animali da compagnia hanno più di sei mesi. 3.   Per evitare che movimenti a carattere commerciale di animali da compagnia delle specie elencate nell'allegato I, parte B, siano dissimulati in modo fraudolento come movimenti a carattere non commerciale, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo alle norme che fissano il numero massimo di animali da compagnia delle suddette specie che possono essere mossi durante un singolo movimento a carattere non commerciale.
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