Art. 245
Disposizioni generali
In vigore dal 9 mar 2016
Disposizioni generali
1. I movimenti a carattere non commerciale degli animali da compagnia che soddisfano le prescrizioni in materia di sanità animale stabilite nella presente parte non sono vietati, limitati o ostacolati per motivi di sanità animale diversi da quelli risultanti dall'applicazione della presente parte.
2. Qualora una persona autorizzata proceda al movimento a carattere non commerciale di un animale da compagnia, questo può avvenire soltanto entro cinque giorni dal movimento del proprietario dell'animale da compagnia.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo alle prescrizioni che integrano le norme di cui al paragrafo 2 del presente articolo, riguardanti:
a)
la documentazione relativa al movimento a carattere non commerciale di un animale da compagnia cui provvede la persona autorizzata;
b)
l'autorizzazione di deroghe al periodo di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
4. La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, i requisiti circa l'aspetto, le lingue e la validità della dichiarazione che autorizza in forma scritta la persona autorizzata a procedere al movimento a carattere non commerciale di un animale da compagnia per conto del suo proprietario. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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