Art. 243
Esportazione dall'Unione
In vigore dal 9 mar 2016
Esportazione dall'Unione
1. Gli Stati membri adottano misure appropriate per garantire che l'esportazione e la riesportazione dall'Unione verso un paese terzo o un territorio di animali e prodotti avvengano conformemente alle norme applicabili ai movimenti di animali e prodotti tra Stati membri di cui alla parte IV (articoli da 84 a 228), tenendo conto nel contempo dello stato sanitario degli animali nel paese terzo o nel territorio di destinazione, o nella zona o compartimento pertinenti dello stesso, in relazione alle malattie elencate di cui all', paragrafo 1, lettera d), e alle malattie emergenti.
2. In deroga al paragrafo 1, se richiesto dell'autorità competente del paese terzo o del territorio che importa tali animali e prodotti in questione, o se stabilito da procedure giuridiche e amministrative in vigore in tale paese o territorio, l'esportazione e la riesportazione dall'Unione possono avvenire conformemente alle procedure in vigore in detto paese terzo o territorio, purché tali esportazioni o riesportazioni non pregiudichino la sanità pubblica o animale.
3. Qualora siano applicabili le disposizioni di un accordo bilaterale concluso tra l'Unione e un paese terzo o territorio, gli animali e i prodotti esportati dall'Unione in tale paese terzo o territorio sono conformi a tali disposizioni.
Storico versioni
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