Art. 242
Mezzi di trasporto, attrezzature, materiali da imballaggio, acqua di trasporto, mangimi e foraggio, atti delegati e atti di esecuzione
In vigore dal 9 mar 2016
Mezzi di trasporto, attrezzature, materiali da imballaggio, acqua di trasporto, mangimi e foraggio, atti delegati e atti di esecuzione
1. Gli operatori che introducono animali e prodotti nell'Unione adottano le necessarie e appropriate misure di prevenzione delle malattie durante il trasporto conformemente all', paragrafo 1, e all', paragrafo 1.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo:
a)
alle prescrizioni specifiche in materia di sanità animale relative all'ingresso nell'Unione di:
i)
mezzi di trasporto per animali e prodotti;
ii)
attrezzature, materiale da imballaggio o acqua di trasporto per animali e prodotti, o mangimi e foraggi che possono trasmettere malattie animali;
b)
alle prescrizioni relative:
i)
alla certificazione sanitaria, tenuto conto delle norme di cui all', paragrafo 1, lettera a), e all', paragrafi 2 e 3; o
ii)
alle dichiarazioni o agli altri documenti, tenuto conto delle norme di cui all', paragrafo 1, lettera b).
3. La Commissione stabilisce le prescrizioni in materia di sanità animale di cui al paragrafo 2 del presente articolo in caso di situazione epidemiologica sfavorevole riguardante una o più delle malattie elencate di cui all', paragrafo 1, lettera d), o malattie emergenti, che presenta un grave rischio per la salute umana o degli animali nell'Unione:
a)
in un paese terzo o territorio limitrofo;
b)
nel paese terzo o territorio di origine;
c)
in un paese terzo o territorio di transito.
4. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire norme che indicano, per le merci di cui al paragrafo 2, lettera a), del presente articolo, i codici della nomenclatura combinata, qualora tali codici non siano indicati in altre norme pertinenti dell'Unione.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
Storico versioni
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