Art. 239 · Deroghe e prescrizioni supplementari relative a determinate categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale

Art. 239

Deroghe e prescrizioni supplementari relative a determinate categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale

In vigore dal 9 mar 2016
Deroghe e prescrizioni supplementari relative a determinate categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale 1.   Per taluni specifici tipi di ingresso di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale, l'applicazione delle norme di cui all', paragrafo 1 e agli può non essere adeguata e può essere necessaria l'adozione da parte della Commissione, tramite atti delegati, di norme speciali che tengano conto dei rischi particolari, del luogo di destinazione finale, del tipo di utilizzazione finale e di altre circostanze. 2.   La Commissione adotta atti delegati conformemente all' riguardo alle norme speciali di cui al paragrafo 1 del presente articolo riguardanti deroghe alle prescrizioni di cui all', paragrafo 1, e agli e che impongono prescrizioni supplementari per l'ingresso nell'Unione di: a) animali: i) destinati a circhi, eventi, esposizioni, mostre, spettacoli e stabilimenti confinati; ii) destinati a essere utilizzati a fini scientifici o diagnostici; iii) per i quali l'Unione non è il luogo di destinazione finale; iv) che sono originari dell'Unione e vengono mossi in un paese o territorio terzo, per poi essere mossi nuovamente nell'Unione da tale paese terzo o territorio; v) che sono originari dell'Unione e sono trasportati attraverso un paese terzo o territorio nel loro tragitto verso un'altra parte dell'Unione; vi) che sono destinati temporaneamente al pascolo, in prossimità delle frontiere dell'Unione; vii) che comportano un rischio irrilevante per lo stato sanitario degli animali all'interno dell'Unione; b) prodotti di origine animale: i) destinati ad uso personale; ii) destinati al consumo da parte di equipaggio e passeggeri sui mezzi di trasporto in arrivo da paesi terzi o territori; c) materiale germinale e prodotti di origine animale: i) destinati ad essere utilizzati come campioni commerciali; ii) destinati ad essere utilizzati come campioni diagnostici e di ricerca; iii) per i quali l'Unione non è il luogo di destinazione finale; iv) che sono originari dell'Unione e vengono mossi in un paese terzo o territorio, per poi essere mossi nuovamente nell'Unione da tale paese terzo o territorio; v) che sono originari dell'Unione e sono trasportati attraverso un paese terzo o territorio nel loro tragitto verso un'altra parte dell'Unione; vi) che comportano un rischio irrilevante per lo stato sanitario degli animali all'interno dell'Unione. Tali atti delegati tengono conto dei fattori di cui agli . 3.   La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire norme: a) relative ai modelli di certificati sanitari, dichiarazioni ed altri documenti per le categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale di cui al paragrafo 2 del presente articolo; b) che indicano, per i prodotti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, i codici della nomenclatura combinata, qualora tali codici non siano indicati in altre norme pertinenti dell'Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
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