Art. 238
Contenuto dei certificati sanitari
In vigore dal 9 mar 2016
Contenuto dei certificati sanitari
1. Il certificato sanitario di cui all', paragrafo 1, lettera a), contiene almeno le seguenti informazioni:
a)
il nome e l'indirizzo:
i)
dello stabilimento o del luogo di origine;
ii)
dello stabilimento o del luogo di destinazione;
iii)
se del caso, degli stabilimenti per le operazioni di raccolta o le soste degli animali detenuti interessati;
b)
una descrizione degli animali, del materiale germinale o dei prodotti di origine animale interessati;
c)
il numero o il volume degli animali, la quantità o il volume del materiale germinale o il numero o il volume dei prodotti di origine animale interessati;
d)
se del caso, l'identificazione e la registrazione degli animali, del materiale germinale o dei prodotti di origine animale interessati;
e)
le informazioni necessarie per dimostrare che gli animali, il materiale germinale e i prodotti di origine animale interessati della partita soddisfano le prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione previste all' e all', paragrafo 1, e nelle norme adottate ai sensi dell', paragrafo 2, e dell'.
2. Il certificato sanitario di cui all', paragrafo 1, lettera a), può contenere anche altre informazioni richieste a norma di altri atti legislativi dell'Unione.
3. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire norme relative:
a)
alle informazioni che devono figurare nel certificato sanitario di cui all', paragrafo 1, lettera a), in aggiunta a quelle di cui al paragrafo 1 del presente articolo;
b)
alle informazioni che devono figurare nelle dichiarazioni o negli altri documenti di cui all', paragrafo 1, lettera b);
c)
ai modelli di certificati sanitari, dichiarazioni e altri documenti di cui all', paragrafo 1.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
4. In attesa della definizione di norme negli atti di esecuzione adottati in conformità al paragrafo 3 per quanto riguarda specie e categorie specifiche di animali, materiale germinale o prodotti di origine animale, gli Stati membri possono, a seguito di una valutazione dei rischi implicati, applicare tali norme nazionali purché rispettino le condizioni di cui al paragrafo 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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