Art. 236
Fattori da prendere in considerazione negli atti delegati di cui all'articolo 234 relativamente all'ingresso nell'Unione di materiale germinale e di prodotti di origine animale
In vigore dal 9 mar 2016
Fattori da prendere in considerazione negli atti delegati di cui all' relativamente all'ingresso nell'Unione di materiale germinale e di prodotti di origine animale
La Commissione, nello stabilire le prescrizioni di sanità animale per l'ingresso nell'Unione di materiale germinale e di prodotti di origine animale negli atti delegati di cui all', paragrafo 2, tiene conto dei seguenti fattori:
a)
le malattie elencate di cui all', paragrafo 1, lettera d), e le malattie emergenti;
b)
lo stato sanitario degli animali da cui provengono il materiale germinale o i prodotti di origine animale nonché lo stato sanitario dell'Unione in rapporto alle malattie elencate di cui all', paragrafo 1, lettera d), e alle malattie emergenti;
c)
il tipo e la natura di materiale germinale o prodotti di origine animale specifici, i trattamenti, i metodi di trasformazione e altre misure di riduzione dei rischi applicati nei luoghi di origine, spedizione della partita o destinazione;
d)
il tipo di stabilimento e il tipo di produzione nei luoghi di origine e di destinazione;
e)
il luogo previsto di destinazione;
f)
l'uso previsto del materiale germinale o dei prodotti di origine animale interessati;
g)
le prescrizioni in materia di sanità animale applicabili ai movimenti di materiale germinale e prodotti di origine animale interessati all'interno dell'Unione;
h)
altri fattori epidemiologici;
i)
le norme internazionali di sanità animale applicabili agli scambi commerciali, pertinenti per il materiale germinale e i prodotti di origine animale in questione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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