Art. 235 · Fattori da prendere in considerazione negli atti delegati di cui all'articolo 234 relativamente all'ingresso di animali nell'Unione

Art. 235

Fattori da prendere in considerazione negli atti delegati di cui all'articolo 234 relativamente all'ingresso di animali nell'Unione

In vigore dal 9 mar 2016
Fattori da prendere in considerazione negli atti delegati di cui all' relativamente all'ingresso di animali nell'Unione La Commissione, nello stabilire le prescrizioni di sanità animale per l'ingresso nell'Unione di specie e categorie specifiche di animali negli atti delegati di cui all', paragrafo 2, tiene conto dei seguenti fattori: a) le malattie elencate di cui all', paragrafo 1, lettera d), e le malattie emergenti; b) lo stato sanitario dell'Unione in rapporto alle malattie elencate di cui all', paragrafo 1, lettera d), e alle malattie emergenti; c) le specie elencate per le malattie elencate di cui all', paragrafo 1, lettera d), e le malattie emergenti; d) l'età e il sesso degli animali interessati; e) l'origine degli animali interessati; f) il tipo di stabilimento interessato e il tipo di produzione nei luoghi di origine e di destinazione; g) il luogo previsto di destinazione; h) l'uso previsto degli animali interessati; i) eventuali misure di riduzione dei rischi in vigore nei paesi terzi o territori di origine o di transito, o dopo l'arrivo degli animali interessati nel territorio dell'Unione; j) le prescrizioni in materia di sanità animale applicabili ai movimenti di tali animali all'interno dell'Unione; k) altri fattori epidemiologici; l) le norme internazionali di sanità animale applicabili agli scambi commerciali, pertinenti per le specie e le categorie di animali in questione.
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