Art. 233
Riconoscimento e redazione di elenchi di stabilimenti
In vigore dal 9 mar 2016
Riconoscimento e redazione di elenchi di stabilimenti
1. Gli Stati membri consentono l'ingresso nell'Unione di animali terrestri e del loro materiale germinale provenienti da uno stabilimento del tipo per il quale è richiesto il riconoscimento nell'Unione conformemente all', paragrafo 2, e alle norme adottate ai sensi dell', paragrafo 3, e dell', solo se lo stabilimento in questione del paese terzo o territorio interessato:
a)
è conforme, in tale paese terzo o territorio, a prescrizioni in materia di sanità animale che sono equivalenti alle norme applicabili nell'Unione a stabilimenti di quel tipo;
b)
è riconosciuto e inserito in elenchi dall'autorità competente del paese terzo o territorio di spedizione, a meno che misure alternative di riduzione dei rischi in vigore in tale paese terzo o territorio forniscano garanzie equivalenti per la sanità animale nell'Unione.
2. La Commissione raccoglie gli elenchi di stabilimenti riconosciuti di cui al paragrafo 1, lettera b), che ha ricevuto dalle autorità competenti dei paesi terzi o territori interessati.
3. La Commissione fornisce agli Stati membri tutti gli elenchi nuovi o aggiornati di stabilimenti riconosciuti che ha ricevuto da paesi terzi o territori interessati e li rende disponibili al pubblico.
4. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le norme necessarie per garantire l'applicazione uniforme del paragrafo 1, lettera b).
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
Storico versioni
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