Art. 232
Sospensione e ritiro dagli elenchi di paesi terzi e territori e atti di esecuzione
In vigore dal 9 mar 2016
Sospensione e ritiro dagli elenchi di paesi terzi e territori e atti di esecuzione
1. La Commissione, mediante atti di esecuzione, ritira un paese o un territorio dagli elenchi di cui all', paragrafo 1, o sospende l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale o prodotti di origine animale da un paese terzo o territorio, o da una zona o un compartimento dello stesso, per una delle seguenti ragioni:
a)
il paese terzo o territorio interessato, o una o più zone o compartimenti dello stesso, non rispetta più i criteri di cui all', paragrafo 1, se pertinenti per l'ingresso nell'Unione di una specie e categoria specifica di animali, materiale germinale o prodotti di origine animale;
b)
la situazione della sanità animale nel paese terzo o territorio interessato, o in una zona o un compartimento dello stesso, è tale da rendere necessario il ritiro dagli elenchi o la sospensione per proteggere lo stato sanitario degli animali nell'Unione;
c)
la Commissione ha chiesto al paese terzo o territorio interessato informazioni aggiornate sulla situazione della sanità animale e su altre questioni di cui all', paragrafo 1, e tale paese terzo o territorio non ha fornito le informazioni in questione;
d)
il paese terzo o territorio interessato ha rifiutato l'esecuzione sul suo territorio di controlli da parte della Commissione per conto dell'Unione.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
2. Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati connessi a un grave rischio di introduzione nell'Unione di una malattia elencata di cui all', paragrafo 1, lettera d), la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all', paragrafo 3.
3. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, reinserire negli elenchi di cui all', paragrafo 1, un paese terzo o territorio, o una zona o un compartimento dello stesso, che è stato ritirato da tali elenchi, o può autorizzare nuovamente l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale o prodotti di origine animale da un paese terzo o territorio, o da una zona o un compartimento dello stesso, da cui l'ingresso nell'Unione è stato sospeso, per una delle seguenti ragioni:
a)
per le ragioni di cui al paragrafo 1, lettera a) o lettera c), del presente articolo, purché tale paese terzo o territorio interessato dimostri di rispettare i criteri per l'inserimento nell'elenco di cui all', paragrafo 1;
b)
per le ragioni di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo, purché tale paese terzo o territorio interessato fornisca adeguate garanzie del fatto che la situazione della sanità animale che ha comportato la sospensione o il ritiro si è risolta o non costituisce più una minaccia per la sanità pubblica o per quella animale nell'Unione;
c)
per le ragioni di cui al paragrafo 1, lettera d), del presente articolo, purché:
i)
il paese terzo o territorio interessato abbia accettato l'esecuzione sul suo territorio di controlli da parte della Commissione per conto dell'Unione; e
ii)
i risultati di tali controlli della Commissione dimostrino che il paese terzo o territorio interessato, o la zona o il compartimento dello stesso, rispetta i criteri per l'inserimento nell'elenco di cui all', paragrafo 1.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2016:429:oj#art-232