Art. 229
Prescrizioni relative all'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale
In vigore dal 9 mar 2016
Prescrizioni relative all'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale
1. Gli Stati membri consentono l'ingresso nell'Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi o territori solo se tali partite soddisfano le seguenti prescrizioni, tranne qualora a tali animali, materiale germinale e prodotti di origine animale si applichi una deroga concessa ai sensi dell', paragrafo 2:
a)
fatto salvo l', paragrafo 2, provengono da un paese o un territorio terzo, che figura negli elenchi di cui all', paragrafo 1 per le specie e categorie specifiche di animali, materiale germinale o prodotti di origine animale interessati, oppure da una zona o un compartimento dello stesso;
b)
provengono da stabilimenti riconosciuti e inseriti in elenchi qualora il riconoscimento e l'inserimento negli elenchi siano richiesti dall';
c)
soddisfano le prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione definite all', paragrafo 1 e negli atti delegati adottati ai sensi dell', paragrafo 2, qualora tali prescrizioni riguardino gli animali, il materiale germinale o i prodotti di origine animale interessati;
d)
sono accompagnate da un certificato sanitario, da dichiarazioni e da altri documenti, se richiesto dall', paragrafo 1, o dalle norme adottate ai sensi dell', paragrafo 4.
2. Gli operatori responsabili della partita in questione presentano le partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi o territori ai fini dei controlli ufficiali di cui all' della direttiva 91/496/CEE e all' della direttiva 97/78/CE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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