Art. 228
Delega di potere e atti di esecuzione relativamente alle prescrizioni in materia di sanità animale riguardanti gli altri animali e il materiale germinale nonché i prodotti di origine animale ottenuti da altri animali
In vigore dal 9 mar 2016
Delega di potere e atti di esecuzione relativamente alle prescrizioni in materia di sanità animale riguardanti gli altri animali e il materiale germinale nonché i prodotti di origine animale ottenuti da altri animali
1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo alle specifiche prescrizioni relative agli altri animali e al materiale germinale o ai prodotti di origine animale da essi ottenuti, necessarie per ridurre il rischio delle malattie elencate di cui all', paragrafo 1, lettera d), a norma dell'.
2. La Commissione può adottare atti di esecuzione riguardanti le norme dettagliate per l'attuazione delle misure di prevenzione e controllo delle malattie di cui al paragrafo 1.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
3. Nell'adottare gli atti delegati e gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 1 e 2, la Commissione basa tali atti sui seguenti elementi:
a)
le specie o categorie di altri animali inserite in un elenco, conformemente all', paragrafo 2, come specie elencate per una o più malattie elencate, alle quali si applicano determinate misure di prevenzione e controllo delle malattie stabilite nel presente regolamento;
b)
il profilo della malattia elencata in questione, riguardante le specie e categorie di altri animali di cui alla lettera a);
c)
la fattibilità, la disponibilità e l'efficacia delle misure di prevenzione e controllo delle malattie per le specie elencate interessate dalle misure in questione;
d)
l'ambiente di vita prevalente, terrestre o acquatico, di questi altri animali;
e)
i tipi di malattie che interessano questi altri animali, che possono essere malattie che colpiscono generalmente gli animali terrestri o gli animali acquatici, indipendentemente dall'ambiente di vita prevalente di cui alla lettera d).
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