Art. 227 · Prescrizioni in materia di sanità animale relative ad altri animali, al materiale germinale e ai prodotti di origine animale ottenuti da questi altri animali

Art. 227

Prescrizioni in materia di sanità animale relative ad altri animali, al materiale germinale e ai prodotti di origine animale ottenuti da questi altri animali

In vigore dal 9 mar 2016
Prescrizioni in materia di sanità animale relative ad altri animali, al materiale germinale e ai prodotti di origine animale ottenuti da questi altri animali Nel caso in cui altri animali figurino in una specie elencata per una malattia elencata di cui all', paragrafo 1, lettera d), e questi altri animali o il loro materiale germinale o i prodotti di origine animale da essi ottenuti comportino un rischio per la sanità animale o per la sanità pubblica nell'Unione, si applicano una o più delle seguenti prescrizioni: a) le prescrizioni relative alla registrazione, al riconoscimento, alla conservazione della documentazione e ai registri degli stabilimenti e dei trasportatori di cui al titolo I, capo 1, e al titolo II, capo 1 (articoli da 84 a 101 e articoli da 172 a 175); b) le prescrizioni in materia di tracciabilità di cui agli articoli da 108 a 111 e all' per gli altri animali e all' per il materiale germinale; c) prescrizioni relative ai movimenti: i) riguardo ad altri animali che vivono prevalentemente in ambiente terrestre o sono generalmente colpiti da malattie degli animali terrestri, tenuto conto dei criteri di cui all', paragrafo 3, lettere d) ed e), le prescrizioni di cui alla parte IV, titolo I, capo 3, sezioni 1 () e 6 (articoli da 137 a 142), e capo 4 (); ii) riguardo ad altri animali che vivono prevalentemente in ambiente acquatico o sono generalmente colpiti da malattie degli animali acquatici, tenuto conto dei criteri di cui all', paragrafo 3, lettere d) ed e), le prescrizioni di cui alla parte IV, titolo II, capo 2, sezioni da 1 a 4 (articoli da 191 a 207); iii) riguardo al materiale germinale le prescrizioni generali relative ai movimenti di cui agli e le prescrizioni speciali relative ai movimenti verso altri Stati membri di cui agli ; iv) riguardo ai prodotti di origine animale, gli obblighi generali a carico degli operatori in materia di sanità animale relativamente alla produzione, la trasformazione e la distribuzione all'interno dell'Unione di prodotti di origine animale di cui agli ; d) gli obblighi di certificazione sanitaria a carico degli operatori e delle autorità competenti e di autodichiarazione a carico degli operatori: i) riguardo agli altri animali, in conformità alle norme di cui agli articoli da 143 a 151 o agli articoli da 208 a 218; ii) riguardo al materiale germinale, in conformità alle norme di cui agli ; iii) riguardo ai prodotti di origine animale, in conformità alle norme di cui agli o agli ; e) l'obbligo di notificare i movimenti a carico degli operatori e delle autorità competenti, tenuto conto delle prescrizioni di cui agli e agli articoli da 219 a 221 e all'.
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