Art. 225 · Notifica dei movimenti verso altri Stati membri di prodotti di origine animale

Art. 225

Notifica dei movimenti verso altri Stati membri di prodotti di origine animale

In vigore dal 9 mar 2016
Notifica dei movimenti verso altri Stati membri di prodotti di origine animale 1.   Gli operatori: a) informano in anticipo l'autorità competente del proprio Stato membro di origine dei movimenti previsti di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici, diversi dagli animali acquatici vivi, quando le partite in questione devono essere accompagnate da un certificato sanitario conformemente all', paragrafo 1; b) forniscono tutte le informazioni necessarie per permettere all'autorità competente dello Stato membro di origine di notificare i movimenti in questione allo Stato membro di destinazione conformemente al paragrafo 2 del presente articolo. 2.   L'autorità competente dello Stato membro di origine notifica all'autorità competente dello Stato membro di destinazione i movimenti di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici, diversi dagli animali acquatici vivi, conformemente all', paragrafo 1. 3.   Alla notifica relativa ai prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi si applicano gli e le norme adottate ai sensi dell'.
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