Art. 221 · Delega di potere e atti di esecuzione relativamente alla notifica dei movimenti di animali acquatici da parte degli operatori e dell'autorità competente

Art. 221

Delega di potere e atti di esecuzione relativamente alla notifica dei movimenti di animali acquatici da parte degli operatori e dell'autorità competente

In vigore dal 9 mar 2016
Delega di potere e atti di esecuzione relativamente alla notifica dei movimenti di animali acquatici da parte degli operatori e dell'autorità competente 1.   La Commissione adotta atti delegati conformemente all' riguardo: a) all'obbligo per gli operatori di previa notifica, conformemente all', dei movimenti tra Stati membri di animali acquatici di categorie o specie diverse da quelle di cui all', paragrafo 1, lettere a), b), e c), di detto articolo, qualora la tracciabilità di tali movimenti sia necessaria per garantire il rispetto delle prescrizioni in materia di sanità animale di cui al presente capo; b) alle informazioni necessarie affinché gli operatori e l'autorità competente notifichino i movimenti di animali acquatici di cui all', e all', paragrafo 1; c) alle deroghe all'obbligo di notifica di cui all', paragrafo 1, lettera c), per le specie e categorie di animali acquatici o per i tipi di movimenti che presentano un rischio irrilevante; d) alle procedure di emergenza per la notifica dei movimenti di animali acquatici in caso di interruzioni di corrente o di altre perturbazioni del sistema TRACES; e) alle prescrizioni relative alla designazione delle regioni da parte degli Stati membri di cui all', paragrafo 3. 2.   La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire norme riguardo: a) ai dettagli relativi alle notifiche: i) dei movimenti di animali acquatici, da parte degli operatori all'autorità competente dello Stato membro di origine, conformemente all'; ii) dei movimenti di animali acquatici, da parte dell'autorità competente dello Stato membro di origine allo Stato membro di destinazione, conformemente all', paragrafo 1; b) ai termini per: i) la comunicazione da parte degli operatori delle necessarie informazioni di cui all', paragrafo 2 all'autorità competente dello Stato membro di origine; ii) la notifica dei movimenti da parte dell'autorità competente dello Stato membro di origine conformemente all', paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
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