Art. 220 · Responsabilità dell'autorità competente relativamente alla notifica dei movimenti di animali acquatici verso altri Stati membri

Art. 220

Responsabilità dell'autorità competente relativamente alla notifica dei movimenti di animali acquatici verso altri Stati membri

In vigore dal 9 mar 2016
Responsabilità dell'autorità competente relativamente alla notifica dei movimenti di animali acquatici verso altri Stati membri 1.   L'autorità competente dello Stato membro di origine notifica all'autorità competente dello Stato membro di destinazione i movimenti di animali acquatici di cui all', tranne qualora sia stata concessa una deroga in relazione a tale notifica conformemente all', paragrafo 1, lettera c). 2.   La notifica di cui al paragrafo 1 avviene prima del movimento in questione e, ove possibile, mediante il sistema TRACES. 3.   Gli Stati membri designano regioni per la gestione delle notifiche dei movimenti di cui al paragrafo 1. 4.   In deroga al paragrafo 1, l'autorità competente dello Stato membro di origine può autorizzare l'operatore interessato a notificare parzialmente o integralmente attraverso il sistema TRACES i movimenti di animali acquatici all'autorità competente dello Stato membro di destinazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2016:429:oj#art-220