Art. 218 · Autodichiarazione degli operatori per i movimenti di animali di acquacoltura verso altri Stati membri e atti delegati

Art. 218

Autodichiarazione degli operatori per i movimenti di animali di acquacoltura verso altri Stati membri e atti delegati

In vigore dal 9 mar 2016
Autodichiarazione degli operatori per i movimenti di animali di acquacoltura verso altri Stati membri e atti delegati 1.   Gli operatori nel luogo di origine redigono un'autodichiarazione per i movimenti di animali di acquacoltura dal luogo di origine in uno Stato membro al luogo di destinazione in un altro Stato membro e provvedono a che questo documento accompagni gli animali di acquacoltura interessati se questi non sono tenuti a essere accompagnati da un certificato sanitario di cui agli o alle norme adottate ai sensi degli . 2.   L'autodichiarazione di cui al paragrafo 1 contiene almeno le seguenti informazioni relative agli animali di acquacoltura in questione: a) il luogo di origine e il luogo di destinazione e, se del caso, i luoghi situati lungo il tragitto; b) il mezzo di trasporto; c) una descrizione degli animali di acquacoltura, e delle loro categorie, specie e quantità (numero, volume o peso) in funzione degli animali interessati; d) le informazioni necessarie per dimostrare che gli animali di acquacoltura soddisfano le prescrizioni in materia di movimenti di cui alle sezioni da 1 a 4 (articoli da 191 a 207). 3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo: a) alle norme dettagliate relative al contenuto dell'autodichiarazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo per le diverse specie e categorie di animali di acquacoltura; b) alle informazioni che devono figurare nell'autodichiarazione in aggiunta a quelle di cui al paragrafo 2 del presente articolo. 4.   La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire norme relative ai modelli di autodichiarazione di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
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