Art. 216
Responsabilità delle autorità competenti in materia di certificazione sanitaria e atti delegati
In vigore dal 9 mar 2016
Responsabilità delle autorità competenti in materia di certificazione sanitaria e atti delegati
1. L'autorità competente, su richiesta dell'operatore, rilascia un certificato sanitario per i movimenti di animali acquatici, se richiesto dagli , o dalle norme adottate ai sensi degli , purché siano rispettate, a seconda dei casi, le seguenti prescrizioni in materia di sanità animale:
a)
le prescrizioni di cui all', all', paragrafo 1, agli , all', paragrafo 1, agli , all', paragrafi 1 e 2, all', all', paragrafo 1 e all', paragrafi 1 e 2;
b)
le prescrizioni di cui agli atti delegati adottati a norma dell', paragrafo 2, dell', paragrafo 3, dell', paragrafo 3, dell', paragrafo 3, dell', paragrafo 3, dell', paragrafo 2, dell', paragrafo 3 e dell';
c)
le prescrizioni di cui agli atti di esecuzione adottati a norma dell'.
2. I certificati sanitari:
a)
sono verificati, timbrati e firmati da un veterinario ufficiale;
b)
restano validi per il periodo di tempo previsto nelle norme adottate ai sensi del paragrafo 4, lettera c), durante il quale gli animali acquatici oggetto dei certificati devono continuare a rispettare le garanzie in materia di sanità animale in essi contenute.
3. Prima di firmare un certificato sanitario, il veterinario ufficiale interessato verifica mediante controlli fisici, documentari e d'identità come previsto dagli atti delegati adottati in virtù del paragrafo 4, se del caso, che gli animali acquatici oggetto dello stesso soddisfino le prescrizioni del presente capo, tenuto conto delle specie e categorie di animali acquatici interessati e delle prescrizioni in materia di sanità animale.
4. La Commissione adotta atti delegati conformemente all' recanti norme riguardo:
a)
ai tipi di controlli fisici, documentari e d'identità ed esami relativamente alle diverse specie e categorie di animali acquatici che devono essere effettuati dal veterinario ufficiale conformemente al paragrafo 3 al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni del presente capo;
b)
ai tempi necessari per l'esecuzione di tali controlli fisici, documentari e d'identità e di tali esami nonché per il rilascio dei certificati sanitari da parte del veterinario ufficiale prima del movimento delle partite di animali acquatici;
c)
alla durata di validità dei certificati sanitari.
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