Art. 215 · Obblighi per gli operatori di collaborare con le autorità competenti in materia di certificazione sanitaria

Art. 215

Obblighi per gli operatori di collaborare con le autorità competenti in materia di certificazione sanitaria

In vigore dal 9 mar 2016
Obblighi per gli operatori di collaborare con le autorità competenti in materia di certificazione sanitaria Gli operatori: a) forniscono all'autorità competente tutte le informazioni necessarie per completare il certificato sanitario di cui agli , e alle norme adottate ai sensi degli prima del movimento previsto; b) se necessario, assicurano che gli animali acquatici in questione siano sottoposti a controlli documentari, d'identità e fisici conformemente all', paragrafo 3, e alle norme adottate ai sensi dell', paragrafo 4.
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