Art. 215
Obblighi per gli operatori di collaborare con le autorità competenti in materia di certificazione sanitaria
In vigore dal 9 mar 2016
Obblighi per gli operatori di collaborare con le autorità competenti in materia di certificazione sanitaria
Gli operatori:
a)
forniscono all'autorità competente tutte le informazioni necessarie per completare il certificato sanitario di cui agli , e alle norme adottate ai sensi degli prima del movimento previsto;
b)
se necessario, assicurano che gli animali acquatici in questione siano sottoposti a controlli documentari, d'identità e fisici conformemente all', paragrafo 3, e alle norme adottate ai sensi dell', paragrafo 4.
Storico versioni
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