Art. 213
Delega di potere e atti di esecuzione per quanto riguarda il contenuto dei certificati sanitari
In vigore dal 9 mar 2016
Delega di potere e atti di esecuzione per quanto riguarda il contenuto dei certificati sanitari
1. La Commissione adotta atti delegati conformemente all' riguardo al contenuto dei certificati sanitari di cui all', paragrafo 1:
a)
norme dettagliate relative al contenuto dei certificati sanitari di cui all', paragrafo 1, per le diverse specie e categorie di animali acquatici;
b)
alle informazioni aggiuntive che devono figurare nel certificato sanitario di cui all', paragrafo 1.
2. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire norme relative ai modelli di certificati sanitari.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
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