Art. 212
Contenuto dei certificati sanitari
In vigore dal 9 mar 2016
Contenuto dei certificati sanitari
1. Il certificato sanitario di cui agli contiene almeno le seguenti informazioni:
a)
lo stabilimento o il luogo di origine, lo stabilimento o il luogo di destinazione e, se pertinente per la diffusione delle malattie, eventuali stabilimenti o luoghi visitati lungo il tragitto;
b)
una descrizione, inclusa la specie e la categoria, degli animali acquatici interessati;
c)
la quantità (numero, volume o peso) degli animali acquatici interessati;
d)
le informazioni per dimostrare che gli animali acquatici soddisfano le pertinenti prescrizioni di sanità animale in materia di movimenti di cui alle sezioni da 1 a 4 (articoli da 191 a 207).
2. Il certificato sanitario può contenere anche altre informazioni richieste a norma di altri atti legislativi dell'Unione.
Storico versioni
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