Art. 212 · Contenuto dei certificati sanitari

Art. 212

Contenuto dei certificati sanitari

In vigore dal 9 mar 2016
Contenuto dei certificati sanitari 1.   Il certificato sanitario di cui agli contiene almeno le seguenti informazioni: a) lo stabilimento o il luogo di origine, lo stabilimento o il luogo di destinazione e, se pertinente per la diffusione delle malattie, eventuali stabilimenti o luoghi visitati lungo il tragitto; b) una descrizione, inclusa la specie e la categoria, degli animali acquatici interessati; c) la quantità (numero, volume o peso) degli animali acquatici interessati; d) le informazioni per dimostrare che gli animali acquatici soddisfano le pertinenti prescrizioni di sanità animale in materia di movimenti di cui alle sezioni da 1 a 4 (articoli da 191 a 207). 2.   Il certificato sanitario può contenere anche altre informazioni richieste a norma di altri atti legislativi dell'Unione.
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