Art. 211
Delega di potere e atti di esecuzione relativamente alla certificazione sanitaria per gli animali acquatici
In vigore dal 9 mar 2016
Delega di potere e atti di esecuzione relativamente alla certificazione sanitaria per gli animali acquatici
1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo:
a)
all'obbligo di certificazione sanitaria per i movimenti di animali acquatici diversi dagli animali di acquacoltura di cui all', paragrafo 1, nel caso in cui la certificazione sanitaria sia indispensabile per garantire che i movimenti in questione soddisfino le seguenti prescrizioni di sanità animale per le specie elencate di animali interessati:
i)
le prescrizioni di cui alle sezioni da 1 a 5 (articoli da 191 a 207) e le norme adottate conformemente a tali sezioni;
ii)
le misure di controllo delle malattie di cui all', paragrafo 1, all', all', paragrafo 1, agli , e all', paragrafo 1, all', paragrafo 1, e agli , o alle norme adottate ai sensi dell', paragrafo 2, degli , e dell', paragrafo 3, dell', paragrafo 4 e dell', paragrafo 2;
iii)
le misure di emergenza di cui alle norme adottate ai sensi dell';
b)
alle norme speciali per la certificazione sanitaria di cui agli qualora le misure specifiche di riduzione dei rischi adottate dall'autorità competente garantiscano:
i)
la tracciabilità degli animali acquatici che sono mossi;
ii)
che gli animali acquatici che sono mossi soddisfano i requisiti per i movimenti di cui alle sezioni da 1 a 4 (articoli da 191 a 207).
c)
alle deroghe agli obblighi in materia di certificati sanitari di cui agli e alle condizioni per la concessione di tali deroghe per i movimenti di animali acquatici che non presentano un rischio significativo di diffusione delle malattie a causa:
i)
delle specie, delle categorie o della fase del ciclo di vita degli animali acquatici interessati;
ii)
dei metodi con cui sono tenute tali specie e categorie di animali di acquacoltura e del relativo tipo di produzione;
iii)
dell'uso previsto degli animali acquatici; o
iv)
del luogo di destinazione degli animali acquatici.
2. La Commissione, mediante atti di esecuzione, stabilisce norme relative all'obbligo per gli operatori, previsto all', paragrafo 2, di garantire che gli animali acquatici selvatici destinati a uno stabilimento di acquacoltura siano accompagnati da un certificato sanitario.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
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