Art. 210 · Concessione della deroga degli Stati membri relativamente alla certificazione sanitaria nazionale

Art. 210

Concessione della deroga degli Stati membri relativamente alla certificazione sanitaria nazionale

In vigore dal 9 mar 2016
Concessione della deroga degli Stati membri relativamente alla certificazione sanitaria nazionale In deroga agli obblighi di certificazione sanitaria di cui agli , gli Stati membri possono concedere deroghe per i movimenti di determinate partite di animali acquatici prive di certificato sanitario all'interno dei loro territori purché siano dotati di un sistema alternativo che garantisca la tracciabilità di tali partite delle animali e siano soddisfatte le prescrizioni in materia di sanità animale per tali movimenti di cui alle sezioni da 1 a 4 (articoli da 191 a 207).
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