Art. 208
Obbligo per gli operatori di garantire che gli animali di acquacoltura siano accompagnati da un certificato sanitario
In vigore dal 9 mar 2016
Obbligo per gli operatori di garantire che gli animali di acquacoltura siano accompagnati da un certificato sanitario
1. Gli operatori spostano animali di acquacoltura solo se questi sono accompagnati da un certificato sanitario rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro di origine conformemente all', paragrafo 1, se gli animali in questione appartengono a specie elencate per le malattie elencate di cui all', paragrafo 1, lettere b) e c) e sono mossi per essere introdotti in uno Stato membro, o una zona o un compartimento dello stesso dichiarati indenni da malattia conformemente all', paragrafo 4, e all', paragrafo 4, o per cui sia stato stabilito un programma di eradicazione a norma dell', paragrafo 1 o 2, in merito a una o più delle malattie elencate di cui all', paragrafo 1, lettere b) e c).
2. Gli operatori spostano animali di acquacoltura solo se questi sono accompagnati da un certificato sanitario rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro di origine conformemente all', paragrafo 1, se gli animali in questione appartengono a specie elencate per le malattie elencate pertinenti di cui all', paragrafo 1, lettere a) e b) e sono autorizzati a lasciare una zona soggetta a restrizioni sottoposta a misure di controllo delle malattie previste all', paragrafo 1, lettera f), punto ii), agli , o all', paragrafo 1, all', paragrafo 1, all' o nelle norme adottate ai sensi dell', paragrafo 2, degli , dell', paragrafo 3, dell', paragrafo 4, dell', paragrafo 2 e dell' per una o più delle malattie elencate di cui all', paragrafo 1, lettere a) e b).
3. Gli operatori adottano tutte le misure necessarie per garantire che il certificato sanitario accompagni gli animali di acquacoltura dal luogo di origine al loro luogo di destinazione finale, tranne qualora siano previste misure specifiche nelle norme adottate ai sensi dell'.
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