Art. 206 · Competenze di esecuzione per l'adozione di norme temporanee per i movimenti di specie o categorie specifiche di animali acquatici

Art. 206

Competenze di esecuzione per l'adozione di norme temporanee per i movimenti di specie o categorie specifiche di animali acquatici

In vigore dal 9 mar 2016
Competenze di esecuzione per l'adozione di norme temporanee per i movimenti di specie o categorie specifiche di animali acquatici 1.   La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire norme temporanee aggiuntive o alternative a quelle previste nel presente capo per i movimenti di specie o categorie specifiche di animali acquatici se: a) le prescrizioni in materia di movimenti previste all', all', paragrafo 1, agli , all', paragrafi 1 e 2, all', e all', paragrafo 1, all', paragrafo 1, all', paragrafi 1 e 2, o nelle norme adottate ai sensi dell', paragrafo 3, dell', paragrafo 3, dell', paragrafo 3, dell', paragrafo 2, dell', paragrafo 3, dell' non si stiano dimostrando efficaci per ridurre i rischi che presenta il movimento di tali animali acquatici; o b) le malattie elencate di cui all', paragrafo 1, lettera d), sembrano diffondersi malgrado le prescrizioni in materia di movimenti di cui alle sezioni da 1 a 4 (articoli da 191 a 207). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2. 2.   Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati connessi a una malattia elencata che comporta un rischio di impatto molto forte e tenuto conto dei fattori di cui all', la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all', paragrafo 3.
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