Art. 205 · Altri usi specifici degli animali acquatici, prescrizioni specifiche e deroghe e delega di potere

Art. 205

Altri usi specifici degli animali acquatici, prescrizioni specifiche e deroghe e delega di potere

In vigore dal 9 mar 2016
Altri usi specifici degli animali acquatici, prescrizioni specifiche e deroghe e delega di potere 1.   Gli operatori adottano le misure preventive necessarie affinché i movimenti di animali acquatici destinati a usi specifici o agli usi elencati al paragrafo 2, lettera a), punti da i) a vi), del presente articolo non comportino rischi di diffusione delle malattie elencate di cui all', paragrafo 1, lettera d), agli animali acquatici presenti nel luogo di destinazione. 2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo: a) alle prescrizioni specifiche che integrano le norme di cui alle sezioni da 1 a 3 (articoli da 191 a 202) e per i movimenti di animali acquatici destinati a: i) zoo, negozi di animali da compagnia, grossisti e stagni da giardino; ii) esposizioni iii) pesca sportiva, comprese le esche; iv) eventi culturali ed eventi analoghi; v) acquari a scopi commerciali; o vi) assistenza sanitaria e altri usi simili. b) alle deroghe alle sezioni da 1 a 3 (articoli da 191 a 202), ad eccezione dell', paragrafi 1 e 3, e degli , per i movimenti di animali acquatici di cui alla lettera a) del presente paragrafo, purché siano in vigore disposizioni adeguate di biosicurezza per assicurare che tali movimenti non comportino un rischio significativo per lo stato sanitario del luogo di destinazione.
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