Art. 204
Movimenti a fini scientifici di animali acquatici e atti delegati
In vigore dal 9 mar 2016
Movimenti a fini scientifici di animali acquatici e atti delegati
1. L'autorità competente del luogo di destinazione può, previo accordo dell'autorità competente del luogo di origine, autorizzare i movimenti di animali acquatici verso il territorio dello Stato origine di destinazione, a fini scientifici, nel caso in cui tali movimenti non soddisfano le prescrizioni delle sezioni da 1 a 3 (articoli da 191 a 202), fatta eccezione per l', paragrafi 1 e 3, e per gli .
2. L'autorità competente di cui al paragrafo 1 concede le deroghe di cui al paragrafo 1 solo alle seguenti condizioni:
a)
le autorità competenti del luogo di destinazione e quelle del luogo di origine:
i)
hanno convenuto le condizioni per tali movimenti;
ii)
provvedono affinché siano predisposte le necessarie misure di riduzione dei rischi affinché i movimenti degli animali in questione non compromettano lo stato sanitario nei luoghi situati lungo il tragitto e nei luoghi di destinazione per quanto riguarda le malattie elencate di cui all', paragrafo 1, lettera d);
iii)
hanno notificato, se del caso, all'autorità competente degli Stati membri di passaggio la deroga concessa e le condizioni alle quali questa è concessa;
b)
detti movimenti avvengono sotto la supervisione delle autorità competenti dei luoghi di origine e di destinazione e, se del caso, delle autorità competenti degli Stati membri di passaggio.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo alle norme relative alla concessione delle deroghe da parte delle autorità competenti, che integrano le norme di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.
Storico versioni
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