Art. 203
Animali acquatici destinati a stabilimenti confinati per acquacoltura e atti delegati
In vigore dal 9 mar 2016
Animali acquatici destinati a stabilimenti confinati per acquacoltura e atti delegati
1. Gli operatori spostano animali acquatici in uno stabilimento confinato per acquacoltura solo se gli animali in questione soddisfano le seguenti condizioni:
a)
provengono da un altro stabilimento confinato per acquacoltura;
b)
non presentano un rischio significativo di diffusione delle malattie elencate di cui all', paragrafo 1, lettera d), alle specie elencate di animali presenti nello stabilimento confinato per acquacoltura di destinazione, tranne qualora il movimento in questione sia autorizzato a fini scientifici.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo:
a)
alle norme dettagliate, in aggiunta a quelle di cui al paragrafo 1 del presente articolo, per i movimenti di animali di acquacoltura verso stabilimenti confinati per acquacoltura;
b)
alle norme specifiche per i movimenti di animali di acquacoltura verso stabilimenti confinati per acquacoltura quando le misure di riduzione dei rischi in atto garantiscono che tali movimenti non comportino un rischio significativo per la salute degli animali di acquacoltura all'interno dello stabilimento confinato per acquacoltura in questione e negli stabilimenti circostanti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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