Art. 202 · Movimenti di animali acquatici selvatici vivi destinati a Stati membri, zone o compartimenti dello stesso, dichiarati indenni da malattia o sottoposti a un programma di eradicazione e atti delegati

Art. 202

Movimenti di animali acquatici selvatici vivi destinati a Stati membri, zone o compartimenti dello stesso, dichiarati indenni da malattia o sottoposti a un programma di eradicazione e atti delegati

In vigore dal 9 mar 2016
Movimenti di animali acquatici selvatici vivi destinati a Stati membri, zone o compartimenti dello stesso, dichiarati indenni da malattia o sottoposti a un programma di eradicazione e atti delegati 1.   L', paragrafi 1 e 2, e le norme adottate ai sensi dell', paragrafo 3, si applicano anche ai movimenti di animali acquatici selvatici vivi per il consumo umano destinati a Stati membri, zone o compartimenti degli stessi dichiarati indenni da malattia conformemente all', paragrafo 4, o all', paragrafo 4, o sottoposti a un programma di eradicazione conformemente all', paragrafo 1 o 2, laddove le misure adottate a norma degli stessi siano necessarie per garantire che gli animali in questione non presentino un rischio significativo di diffusione delle malattie elencate di cui all', paragrafo 1, lettera d), agli animali acquatici presenti nel luogo di destinazione. 2.   Il paragrafo 1 del presente articolo si applica anche agli animali acquatici vivi che non rientrano nella definizione di animali di acquacoltura di cui all', punto 7. 3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo a prescrizioni in materia di movimenti di animali acquatici selvatici destinati al consumo umano che integrano i paragrafi 1 e 2 del presente articolo.
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