Art. 201 · Movimenti di animali di acquacoltura vivi destinati al consumo umano in Stati membri, o in zone o compartimenti degli stessi, dichiarati indenni da malattia o sottoposti a un programma di eradicazione e atti delegati

Art. 201

Movimenti di animali di acquacoltura vivi destinati al consumo umano in Stati membri, o in zone o compartimenti degli stessi, dichiarati indenni da malattia o sottoposti a un programma di eradicazione e atti delegati

In vigore dal 9 mar 2016
Movimenti di animali di acquacoltura vivi destinati al consumo umano in Stati membri, o in zone o compartimenti degli stessi, dichiarati indenni da malattia o sottoposti a un programma di eradicazione e atti delegati 1.   Gli operatori spostano animali di acquacoltura vivi delle specie elencate pertinenti per le malattie elencate di cui all', paragrafo 1, lettere b) o c) destinati al consumo umano in uno Stato membro, o in una zona o in un compartimento dello stesso. dichiarato indenne da malattia conformemente all', paragrafo 4, o all', paragrafo 4, o per cui sia stato stabilito un programma di eradicazione in conformità all', paragrafi 1 o 2, per quanto riguarda una o più delle malattie elencate di cui all', paragrafo 1, lettere b) e c), solo se gli animali in questione provengono da uno Stato membro, o da una zona o un compartimento dello stesso, dichiarato indenne da malattia conformemente all', paragrafo 4, o all', paragrafo 4. 2.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri possono autorizzare gli operatori a introdurre animali di acquacoltura vivi in una zona o compartimento per cui sia stato stabilito un programma di eradicazione in conformità all', paragrafo 1 o 2, per le malattie elencate di cui all', paragrafo 1, lettere b) e c), a partire da un'altra zona o compartimento per cui sia stato stabilito un programma analogo per le stesse malattie all'interno dello Stato membro in questione, a condizione che tali movimenti non compromettano lo stato sanitario dello Stato membro, o della zona o del compartimento dello stesso. 3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo alle deroghe di cui al paragrafo 2 del presente articolo relativamente ai movimenti di animali di acquacoltura vivi che non presentano un rischio significativo di diffusione delle malattie a causa: a) delle specie, delle categorie e della fase del ciclo di vita degli animali di acquacoltura interessati; b) dei metodi con cui sono detenuti gli animali di acquacoltura e del tipo di produzione negli stabilimenti di acquacoltura di origine e di destinazione; c) dell'uso previsto degli animali di acquacoltura; d) del luogo di destinazione degli animali di acquacoltura; e) dei trattamenti, dei metodi di trasformazione e di altre misure speciali di riduzione dei rischi applicate nel luogo di origine o nel luogo di destinazione.
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