Art. 200
Movimenti di animali acquatici selvatici destinati a Stati membri, zone o compartimenti dichiarati indenni da malattia o sottoposti a un programma di eradicazione e atti delegati
In vigore dal 9 mar 2016
Movimenti di animali acquatici selvatici destinati a Stati membri, zone o compartimenti dichiarati indenni da malattia o sottoposti a un programma di eradicazione e atti delegati
1. Gli si applicano anche ai movimenti di animali acquatici selvatici destinati a uno stabilimento di acquacoltura o al rilascio in natura.
2. Gli operatori che spostano animali acquatici selvatici da un habitat a un altro adottano le opportune e necessarie misure di prevenzione delle malattie per garantire che:
a)
tali movimenti non comportino un rischio significativo di diffusione delle malattie elencate di cui all', paragrafo 1, lettera d), agli animali acquatici presenti nel luogo di destinazione; e
b)
siano in atto, se necessario, misure di riduzione dei rischi o altre misure adeguate di biosicurezza per garantire la conformità alla lettera a).
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo alle misure di prevenzione delle malattie e di riduzione dei rischi che devono essere adottate dagli operatori a norma del paragrafo 2 del presente articolo. In attesa di tali atti delegati, l'autorità competente del luogo di destinazione può decidere su tali misure.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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