Art. 20 · Comunicazione nell'Unione

Art. 20

Comunicazione nell'Unione

In vigore dal 9 mar 2016
Comunicazione nell'Unione 1.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri le informazioni sulle malattie elencate di cui all', paragrafo 1, lettera e), per le quali: a) una notifica immediata del focolaio non è prescritta a norma dell', paragrafo 1; b) una notifica immediata del focolaio è prescritta a norma dell', paragrafo 1, ma è necessario fornire ulteriori informazioni alla Commissione e agli altri Stati membri per quanto riguarda: i) la sorveglianza in conformità delle norme di cui ad un atto di esecuzione adottato ai sensi dell'; ii) un programma di eradicazione in conformità delle norme di cui ad un atto di esecuzione adottato ai sensi dell'. 2.   Le comunicazioni di cui al paragrafo 1 recano informazioni per quanto riguarda: a) l'individuazione delle malattie elencate di cui al paragrafo 1; b) i risultati della sorveglianza ove prescritta conformemente alle norme adottate ai sensi dell', lettera d), punto ii) o dell', paragrafo 1, lettera b), punto ii); c) i risultati dei programmi di sorveglianza ove prescritti conformemente all', paragrafo 3, e alle norme adottate ai sensi dell', lettera d), punto ii), o dell', paragrafo 1, lettera b), punto ii); d) i programmi di eradicazione ove prescritti conformemente all' e alle norme di cui ad un atto di esecuzione adottato ai sensi dell'. 3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' per quanto riguarda le disposizioni che integrano le prescrizioni del paragrafo 2 e le comunicazioni su altre questioni riguardanti la sorveglianza e i programmi di eradicazione, ove necessarie per garantire un'applicazione efficiente delle norme in materia di prevenzione e controllo delle malattie stabilite dal presente regolamento.
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